Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del  testo  unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'articolo 10, commi 2 e  3,  del  medesimo
testo unico,  al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  sia  delle
disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche  apportate
dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel
decreto,  trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il  valore  e
l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
    Nella Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 2022 si  procedera'  alla
ripubblicazione  del  presente  testo  coordinato,  corredato   delle
relative note. 
 
                               Art. 1 
 
Contributi ((a fondo perduto)) e credito  d'imposta  per  le  imprese
                             turistiche 
 
  1. Al fine di migliorare  la  qualita'  dell'offerta  ricettiva  in
attuazione   della   linea   progettuale   «   Miglioramento    delle
infrastrutture di ricettivita' attraverso lo strumento del Tax credit
» Misura M1C3, investimento 4.2.1, del Piano nazionale di  ripresa  e
resilienza, e' riconosciuto, in favore dei soggetti di cui  al  comma
4, un contributo, sotto forma di credito di imposta, fino all'80  per
cento delle spese sostenute per gli interventi  di  cui  al  comma  5
realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore  del  presente
decreto e fino al 31 dicembre 2024. 
  2. ((Ai soggetti)) di cui al comma 4 e'  riconosciuto  altresi'  un
contributo a fondo perduto non superiore al 50 per cento delle  spese
sostenute per gli interventi di cui al comma 5 realizzati a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto  e  fino  al  31
dicembre 2024, comunque non superiore al limite  massimo  di  100.000
euro ((per ciascun beneficiario)). Il contributo a fondo  perduto  e'
riconosciuto per un importo massimo  pari  a  40.000  euro  che  puo'
essere aumentato anche cumulativamente: 
    a) fino ad ulteriori 30.000 euro,  qualora  l'intervento  preveda
una quota di spese per  la  digitalizzazione  e  l'innovazione  delle
strutture in chiave tecnologica ed energetica di  almeno  il  15  per
cento dell'importo totale dell'intervento; 
    b) fino ad ulteriori 20.000 euro, ((per le imprese o le  societa'
aventi   i   requisiti   previsti   per   l'imprenditoria   femminile
dall'articolo 53 del codice di cui al decreto legislativo  11  aprile
2006, n. 198)), per le societa' cooperative e le societa' di persone,
costituite in misura non inferiore al 60 per cento da giovani,  ((per
le societa'  di  capitali))  le  cui  quote  di  partecipazione  sono
possedute in misura non inferiore ai due terzi da  giovani  e  i  cui
organi di amministrazione sono costituiti per almeno i due  terzi  da
giovani, ((e per le imprese individuali))  gestite  da  giovani,  che
operano nel settore del turismo. Ai fini della presente lettera,  per
giovani si intendono le persone  con  eta'  compresa  ((tra  18  anni
compiuti)) e 35 anni non compiuti alla data  di  presentazione  della
domanda; 
    c)  fino  ad  ulteriori  10.000  euro,  per  le  imprese  ((o  le
societa')) la cui sede  operativa  e'  ubicata  nei  territori  delle
regioni Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,  Molise,  Puglia,
Sardegna e Sicilia. 
  3. Gli incentivi  di  cui  ai  commi  1  e  2  sono  cumulabili,  a
condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non  concorrenza
alla formazione del reddito  e  della  base  imponibile  dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive di cui al comma 8, non porti  al
superamento del costo sostenuto per gli interventi di cui al comma 5.
L'ammontare massimo del contributo a  fondo  perduto  e'  erogato  in
un'unica soluzione a  conclusione  dell'intervento,  fatta  salva  la
facolta' di concedere, a domanda, un'anticipazione non  superiore  al
30  per  cento  del  contributo  a  fondo  perduto  a  fronte   della
presentazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata  da  imprese
bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti  di  solvibilita'
previsti dalle leggi che ne disciplinano le  rispettive  attivita'  o
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti  nell'albo  di  cui
all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o
cauzione costituita, a scelta  del  beneficiario,  in  contanti,  con
bonifico, in assegni  circolari  o  in  titoli  del  debito  pubblico
garantiti dallo Stato al corso del giorno  del  deposito,  presso  le
aziende autorizzate, ovvero, ad esclusione degli  assegni  circolari,
presso  la  tesoreria  statale,  a   titolo   di   pegno   a   favore
dell'amministrazione. 
  4. Gli incentivi di cui ai commi  1  e  2  sono  riconosciuti  alle
imprese  alberghiere,  ((alle  imprese  che  esercitano))   attivita'
agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n.  96,  e
dalle pertinenti  norme  regionali,  ((alle  imprese  che  gestiscono
strutture ricettive))  all'aria  aperta,  nonche'  alle  imprese  del
comparto  turistico,  ricreativo,  fieristico  e  congressuale,   ivi
compresi gli stabilimenti balneari,  i  complessi  termali,  i  porti
turistici,  i  parchi  tematici,  ((inclusi  i  parchi  acquatici   e
faunistici. Gli incentivi sono  riconosciuti  altresi'  alle  imprese
titolari del diritto di proprieta' delle strutture immobiliari in cui
e' esercitata una delle attivita' imprenditoriali di cui al  presente
comma.)) 
  5. Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo  quanto
previsto dall'articolo 109 del Testo unico delle imposte sui  redditi
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
n. 917. Il contributo a fondo perduto e  il  credito  d'imposta  sono
riconosciuti in  relazione  alle  spese  sostenute,  ((compreso))  il
servizio di progettazione, per eseguire, nel  rispetto  dei  principi
della  «progettazione  universale»  di  cui  alla  Convenzione  delle
Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', stipulata  a
New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa  esecutiva  ai  sensi
della legge 3 marzo 2009, n. 18, i seguenti interventi: 
    a) interventi  di  incremento  dell'efficienza  energetica  delle
strutture e di riqualificazione antisismica; 
    b) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche,  in
conformita' alla legge 9 gennaio  1989,  n.  13,  e  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503; 
    c) interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b),
c), d) ed e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno
2001, n. 380, funzionali alla realizzazione degli interventi  di  cui
alle lettere a) e b) ((del presente comma)); 
    d)  realizzazione  di   piscine   termali   e   acquisizione   di
attrezzature e apparecchiature per  lo  svolgimento  delle  attivita'
termali, ((relativamente)) alle strutture di cui all'articolo 3 della
legge 24 ottobre 2000, n. 323; 
    e) ((interventi di digitalizzazione, con riferimento alle spese))
previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio  2014,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014,  n.
106. 
  6. Gli interventi di cui al comma 5 devono risultare conformi  alla
comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e non  arrecare  un
danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi  dell'articolo
17 del ((regolamento (UE)  2020/852  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 18 giugno 2020)). 
  7. Per le spese  ammissibili  inerenti  al  medesimo  progetto  non
coperte dagli incentivi di cui ai commi 1 e 2,  e'  possibile  fruire
anche del finanziamento a tasso agevolato previsto  dal  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico  e  del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare del 22 dicembre  2017  recante
«Modalita' di funzionamento  del  Fondo  nazionale  per  l'efficienza
energetica », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del  6  marzo
2018, a condizione che almeno il 50 per cento ((di tali  spese))  sia
dedicato agli interventi di riqualificazione energetica, nel rispetto
delle disponibilita' a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a
carico delle finanze pubbliche. 
  8. Il credito d'imposta ((di cui al comma 1 del presente articolo))
e'   utilizzabile   esclusivamente   in   compensazione,   ai   sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.  241,  a
decorrere dall'anno successivo a quello in cui  gli  interventi  sono
stati realizzati, senza applicazione dei limiti di  cui  all'articolo
34, comma 1,  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  e  di  cui
all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal
fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite  i
servizi  telematici  offerti  dall'Agenzia  delle  entrate,  pena  il
rifiuto  dell'operazione  di  versamento.  L'ammontare  del   credito
d'imposta utilizzato in compensazione  non  deve  eccedere  l'importo
concesso dal Ministero del turismo, pena lo scarto dell'operazione di
versamento. Ai fini  del  controllo  di  cui  al  terzo  periodo,  il
Ministero del turismo, ((prima della))  comunicazione  ((ai  soggetti
beneficiari)), trasmette all'Agenzia  delle  entrate,  con  modalita'
telematiche definite  d'intesa  ((tra  il  Ministero  del  turismo  e
l'Agenzia delle entrate)), l'elenco delle imprese  ammesse  a  fruire
dell'agevolazione e l'importo  del  credito  concesso,  unitamente  a
quello  del  contributo  a  fondo  perduto,  nonche'   le   eventuali
variazioni  e  revoche.  Allo  scopo  di  consentire  la  regolazione
contabile delle compensazioni effettuate attraverso  il  modello  F24
telematico, le risorse stanziate a copertura  del  credito  d'imposta
concesso sono trasferite sulla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia
delle entrate - Fondi di bilancio» aperta presso la  Tesoreria  dello
Stato. Il credito d'imposta e' cedibile, in tutto  o  in  parte,  con
facolta' di successiva cessione ad altri soggetti, compresi le banche
e  gli  altri  intermediari  finanziari.  Il  credito  d'imposta   e'
usufruito dal cessionario  con  le  stesse  modalita'  con  le  quali
sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. ((Il credito d'imposta
e il contributo a fondo perduto di cui al comma 2 non concorrono alla
formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore
della produzione  ai  fini  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui  agli  articoli
61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di  cui
al decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.
917)). Nei casi di utilizzo illegittimo  del  credito  d'imposta,  il
Ministero del turismo  provvede  al  recupero  dei  relativi  importi
secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto- legge
25 marzo 2010, n. 40, convertito con  modificazioni  dalla  legge  22
maggio 2010, n. 73. Il Ministero del turismo provvede alle  attivita'
di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente.  Per  le  modalita'
attuative  delle  disposizioni  relative   alla   cessione   e   alla
tracciabilita'  del  credito  d'imposta,  da   effettuarsi   in   via
telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo  3,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio  1998,
n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia  delle
entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli  articoli  119  e
121  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917. 
  9. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto (((il Ministero del turismo pubblica)) un  avviso  contenente
le modalita' applicative per l'erogazione  degli  incentivi  previsti
dai  commi  1  e  2,  ((compresa))   l'individuazione   delle   spese
considerate eleggibili ai  fini  della  determinazione  dei  predetti
incentivi. Ferma restando la disciplina di cui al citato decreto  del
Ministro dello sviluppo economico  e  del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del  mare  del  22  dicembre  2017  per
quanto previsto ai sensi del comma 7, gli interessati presentano,  in
via telematica, apposita domanda in cui dichiarano,  ai  sensi  degli
articoli 46 e 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, e dell'articolo 18, comma 3-bis, della legge 7
agosto 1990, n. 241, il  possesso  dei  requisiti  necessari  per  la
fruizione degli incentivi. 
  10. Gli incentivi di cui ai commi 1  e  2  sono  concessi,  secondo
l'ordine cronologico delle  domande,  nel  limite  di  spesa  di  100
milioni di euro per l'anno 2022, 180 milioni  di  euro  per  ciascuno
degli anni 2023 e 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025,  con  una
riserva del 50 per cento dedicata agli interventi volti  al  supporto
degli  investimenti  di  riqualificazione  energetica.  L'esaurimento
delle risorse e' comunicato con avviso pubblico pubblicato ((nel sito
internet istituzionale)) del Ministero del turismo. 
  11. Le disposizioni di cui al ((comma 1  si  applicano))  anche  in
relazione ad interventi avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora
((conclusi alla)) data di entrata in vigore del presente  decreto,  a
condizione che le relative spese siano sostenute  a  decorrere  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. 
  12. Agli interventi conclusi  prima  ((della  data  di  entrata  in
vigore)) del presente decreto continuano ad applicarsi, ai  fini  del
credito  d'imposta  e  nei  limiti  delle   risorse   disponibili   a
legislazione vigente, le disposizioni  di  cui  all'articolo  79  del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. 
  13. Per il finanziamento del credito di imposta di cui al  comma  1
((e' autorizzata l'ulteriore)) spesa  di  100  milioni  di  euro  per
l'anno 2022. Ai relativi oneri si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 79,  comma
3,  del  decreto-legge  14  agosto  2020  n.  104,   convertito   con
modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n.  126.  Conseguentemente,
all'articolo 79, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 14  agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  13  ottobre
2020,  n.  126,  le  parole:  «per  i  tre  periodi  d'imposta»  sono
sostituite dalle seguenti: «per i due periodi d'imposta». 
  14. Gli incentivi di cui al presente articolo non  sono  cumulabili
con altri contributi, sovvenzioni e  agevolazioni  pubblici  concessi
per gli stessi interventi. Gli incentivi di cui  ai  ((commi  1  e  2
sono)) riconosciuti nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui
al ((regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre
2013)), relativo  all'applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
Trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti  «  de
minimis » e alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo
2020, C(2020) 1863, « Quadro temporaneo per le  misure  di  aiuto  di
Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 ».
Il Ministero del turismo provvede  agli  adempimenti  degli  obblighi
inerenti al ((Registro  nazionale  degli  aiuti  di  Stato))  di  cui
all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  15. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, tenuto conto degli
obiettivi di cui al presente articolo e del grado  di  raggiungimento
degli stessi, il  Ministero  del  turismo,  con  decreto  da  emanare
((entro il 31 marzo 2023)),  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
unificata, provvede ad aggiornare gli standard  minimi,  uniformi  in
tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni  per  la
classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche,
ivi compresi i condhotel e gli alberghi diffusi, tenendo conto  delle
specifiche esigenze connesse alle capacita' ricettiva e di  fruizione
dei  contesti  territoriali  e   dei   sistemi   di   classificazione
alberghiera adottati a livello europeo e internazionale. 
  16. Sono abrogati i  commi  2-ter  ((e  5))  dell'articolo  10  del
decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. 
  17. Agli oneri derivanti dal comma 10  si  provvede  a  valere  sul
Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation  EUItalia  di
cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
secondo le modalita' di cui ai commi da  1038  a  1050  del  medesimo
articolo  1.  ((Nell'attuazione  delle  disposizioni   del   presente
articolo e' garantito)) il rispetto di quanto stabilito dall'articolo
2, comma 6-bis, ((secondo  periodo)),  del  decreto-legge  31  maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  luglio
2021, n. 108. 
  ((17-bis.  Al  fine  di  sostenere  la  ripresa  e  la  continuita'
dell'attivita' delle imprese operanti nel settore della ristorazione,
nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo  economico  e'
istituito un fondo per l'erogazione di un contributo a fondo  perduto
alle medesime imprese, con una dotazione pari a 10  milioni  di  euro
per l'anno 2021, che costituiscono limite di spesa.)) 
  ((17-ter. Con decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il Ministro del turismo e con il Ministro  dell'economia
e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono
stabiliti i criteri, le modalita' e l'ammontare del contributo di cui
al comma 17-bis, anche avvalendosi dell'Agenzia delle entrate.)) 
  ((17-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 17-bis,
pari a 10 milioni di euro  per  l'anno  2021,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2021-2023,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione « Fondi  da  ripartire  »  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello
sviluppo economico. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio.)) 
  ((17-quinquies. L'efficacia delle disposizioni dei commi da  17-bis
a  17-quater  e'  subordinata  all'autorizzazione  della  Commissione
europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo  3,  del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea.))